14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2891 del 12 aprile 1988
Testo massima n. 1
Quando le parti abbiano dichiarato nel contratto preliminare o definitivo di compravendita di riservarsi la fissazione del corrispettivo senza alcuna indicazione delle modalità della futura determinazione, il prezzo non può considerarsi ancora determinato, né determinabile ai sensi dell’art. 1474 c.c. con la conseguenza che, se in seguito non sia raggiunto l’accordo sull’ammontare del prezzo stesso o se tale determinazione non sia più possibile, il contratto deve ritenersi nullo, o comunque definitivamente non perfezionato e insuscettibile, quindi, di acquistare rilevanza giuridica.
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