14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2804 del 5 aprile 1990
Testo massima n. 1
Con riguardo a contratto preliminare di compravendita immobiliare, non può ritenersi determinato o determinabile il prezzo che le parti si siano riservate di fissare successivamente senza però indicare i criteri per stabilirlo, né a tale mancanza può supplirsi, a norma dell’art. 1474, comma primo c.c., in base al criterio del prezzo normalmente praticato dal venditore, giacché a tale criterio può farsi ricorso solo nel caso di merci di larga produzione oggetto di molteplici contrattazioni e non anche quando si tratti di beni appartenenti ad un genere limitato, rispetto ai quali non è concepibile una molteplicità e continuità di contrattazioni omogenee.
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