14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4954 del 28 maggio 1990
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ove sorga tra le parti una controversia circa la validità e l’efficacia d’un contratto di compravendita, per cui sia stato dalle parti convenuto di affidare ad un terzo la determinazione del prezzo, secondo la previsione dell’art. 1473 c.c., è onere della parte che v’abbia interesse provocare la nomina del terzo ovvero formulare la domanda di determinazione del prezzo prima che la causa sia rimessa all’udienza di discussione.
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