14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1623 del 25 gennaio 2007
Testo massima n. 1
Nel contratto preliminare di vendita di cosa da costruire, il venditore che assuma anche l’obbligazione di realizzazione del bene è tenuto a prestare la relativa, necessaria attività e risponde di inadempimento contrattuale nel caso in cui non dimostri che la prestazione promessa è venuta a mancare per causa a sé non imputabile. Se il venditore, viceversa, non assume alcun obbligazione ulteriore rispetto a quella di trasferire il bene, ricorre la diversa ipotesi della vendita di cosa futura, soggetta alla condicio iuris della sua venuta ad esistenza ad opera di un terzo [ c.d. emptio rei speratae ], la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento bensì la nullità del medesimo per mancanza di oggetto, ex art. 1472 c.c.
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