14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1329 del 3 febbraio 1993
Testo massima n. 1
La vendita per un prezzo globale di tutta la frutta ancora pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità [ eventualmente minore di quella prevista o prevedibile ] della massa che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio ma resta commutativo. Pertanto, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito [ evento atmosferico ] verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico del compratore, essendo configurabile la nullità a norma dell’art. 1472 comma secondo c.c. Soltanto, nel caso in cui la massa non venga affatto ad esistenza.
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