14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20998 del 30 settembre 2009
Testo massima n. 1
La vendita di cosa futura non consiste in un contratto a formazione progressiva non ancora completo di tutti i suoi elementi, i cui effetti siano destinati a prodursi in un momento successivo a quello in cui la cosa venga ad esistenza, bensì costituisce un negozio perfetto “ab origine”, con contenuto ed effetti obbligatori, di cui il principale per il venditore è quello di osservare un comportamento necessario perché la cosa venga ad esistenza. Ne consegue che la mancata consegna della cosa stessa [ nella specie, bene immobile ] nel termine contrattualmente stabilito determina a carico del venditore l’insorgere del rischio per il ritardo nell’adempimento [ c.d. “perpetuatio obligationis”, ex art. 1721 c.c. ].
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