14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11256 del 8 ottobre 1999
Posted at 16:42h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora le parti della vendita di un bene mobile stabiliscano di sostituire al prezzo una cosa da dare in solutum, il relativo accordo deve intendersi non come una risoluzione consensuale del precedente rapporto, ma come una datio in solutum rivolta ad estinguere il residuo debito mediante trasferimento di res pro pecunia, senza che venga meno l’originario contratto di compravendita.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]