14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 167 del 20 gennaio 1976
Posted at 16:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il contratto di vendita con riserva di usufrutto è, per sua natura, commutativo e non aleatorio, in quanto le parti possono determinare, sin dal momento della conclusione del negozio, il valore della nuda proprietà, calcolando quello dell’usufrutto a tale data [ sulla base dei coefficienti fondati sull’età o sulle altre condizioni soggettive dell’usufruttuario ] e detraendolo poi dal valore della piena proprietà.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]