Cass. civ. n. 23564 del 23 settembre 2019
Testo massima n. 1
L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro.
Testo massima n. 2
Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e, in quanto tali, sono demaniali in forza dell'art. 822, comma 1, c.c. Esse, dunque, per loro natura non sono suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/01/2015).