14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3005 del 13 maggio 1982
Testo massima n. 1
Il rimedio della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo diretto ad impedire che, a causa di questa, si verifichi una notevole alterazione dell’originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive, non è applicabile a favore del contraente che abbia già ricevuto la controprestazione consistente in una somma di danaro, e che deduca la sopraggiunta svalutazione monetaria, in quanto detto contraente, in tale ipotesi, avrebbe potuto evitare le conseguenze negative del fenomeno inflattivo, mediante l’utile impiego della somma riscossa. La stessa situazione si verifica pure quando la controprestazione sia stata eseguita mediante l’accollo [ semplice ] del debito verso un terzo, poiché anche in tal caso il contraente ottiene l’immediato incremento patrimoniale consistente nella sua liberazione dall’obbligo di pagamento della somma di danaro che avrebbe dovuto corrispondere al suo creditore [ restando soltanto esposto alle eventuali pretese del creditore nel caso di inadempimento dell’accollante ], con la possibilità di investirla utilmente, neutralizzando gli effetti dannosi della svalutazione.
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