14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1021 del 10 febbraio 1984
Testo massima n. 1
In relazione alla ratio della normativa della risoluzione del contratto per inadempimento [ o per eccessiva onerosità sopravvenuta ], diretta alla tutela dell’equilibrio sinallagmatico nei contratti a prestazioni corrispettive, l’obiettiva esiguità della parte di prestazioni non eseguita [ o tardivamente eseguita ] in relazione all’economia complessiva della convenzione, comportando la corrispondente minima lesione dell’interesse dell’altro contraente, deve trovare esclusiva e prevalente rilevanza nel giudizio sull’importanza o meno dell’inadempimento [ o della non gravosità della controprestazione nella onerosità sopravvenuta ].
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