14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1799 del 16 marzo 1984
Posted at 16:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
La risoluzione per eccessiva onerosità del contratto a prestazioni corrispettive, prevista dall’art. 1467 c.c. in caso di eventi sopravvenuti dopo la conclusione del contratto stesso, postula che essi, oltre che straordinari, siano imprevedibili al momento della stipulazione, e, pertanto, resta esclusa con riguardo ad eventi futuri [ quali le oscillazioni di mercato in una compravendita di merce a consegne ripartite ] che risultino espressamente od implicitamente contemplati dalle parti.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]