Cass. pen. n. 6558 del 28 settembre 2023

Testo massima n. 1


COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - Competenza "in deroga" - Operatività - Ambito – Qualità di danneggiato non in via diretta ma in via riflessa – Esclusione.


In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, le previsioni di cui all'art. 11 cod. proc. pen. hanno natura eccezionale, trovando applicazione nei soli casi in cui il magistrato abbia assunto la qualità di indagato, di imputato, di persona offesa o danneggiata in relazione a un reato che lo riguardi, come tale, in via diretta, non riflessa e non in quelli in cui predetto sia meramente prospettato quale potenziale danneggiato, ma tale qualifica non emerga in termini immediati e certi, in ragione della mancata proposizione, da parte sua, dell'azione civile nel giudizio penale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25387 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.