14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12011 del 3 dicembre 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della sospensione cautelativa della prestazione, ai sensi dell’art. 1461 c.c., è indispensabile la dimostrazione di un pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, non essendo sufficiente una mera rappresentazione soggettiva [ timore, preoccupazione ] di pericolo, non corroborata da alcuna dimostrazione di concrete circostanze idonee a giustificarla come rispondente ad una situazione reale. [ Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in relazione ad un contratto di assicurazione contro i rischi professionali, aveva ritenuto giustificata la sospensione del pagamento del premio da parte dell’assicurato sulla base della «legittima preoccupazione» del medesimo, derivata da un articolo di un giornale specializzato in argomenti finanziari, il quale aveva dato notizia della sottoposizione della società assicuratrice ad ispezione da parte dell’Isvap per la forte esposizione debitoria verso gli assicurati, preoccupazione che era stata aggravata dalle mancate risposte della compagnia assicuratrice sull’esito dell’ispezione e sulla richiesta di rettifica della notizia giornalistica ].
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