Cass. civ. n. 18016 del 4 luglio 2019
Testo massima n. 1
L'esaurimento dell'istruzione, previsto quale presupposto per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., si verifica allorquando il giudice ritenga la causa adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti, non essendo all'uopo necessario che le richieste avanzate dalle parti risultino tutte completamente espletate, né che queste ultime siano state preventivamente invitate a precisare le conclusioni.