14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11304 del 30 dicembre 1994
Posted at 16:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
La donazione di modico valore [ art. 783 c.c. ] per la quale non si richiede la forma scritta ad substantiam va accertata alla stregua di due criteri: quello oggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]