Cass. civ. n. 6486 del 12 marzo 2024
Testo massima n. 1
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - TERRENI SOGGETTI A RIFORMA - IN GENERE Immobili appartenenti ad enti di sviluppo - Destinazione ex lege a pubblico servizio - Usucapibilità - Esclusione - Trasferimento al Comune - Cessazione di fatto della destinazione a pubblico servizio - Esclusione - Fondamento.
I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 830 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1145
Cod. Civ. art. 1158