Cass. civ. n. 6470 del 12 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - IN GENERE Rito del lavoro - Capitoli di prova - Riformulazione - Ammissibilità - Termine - Mancato rispetto - Conseguenze.


Nel rito del lavoro, la riformulazione dei capitoli di prova testimoniale, attività funzionale ad emendare un'irregolarità che non consente l'ammissione delle istanze istruttorie, è possibile, previa assegnazione del termine perentorio di cinque giorni anteriore all'udienza di discussione ex art. 420, comma 6, c.p.c., la cui inosservanza comporta la decadenza dalla richiesta prova testimoniale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 48 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6
Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.