14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10734 del 4 maggio 2010
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 117 cod. civ., e dei principi generali in tema di interesse ad agire, il matrimonio può essere impugnato dai terzi a condizione che essi abbiano un interesse legittimo ed attuale all’impugnazione; a tal fine, gli eredi necessari pretermessi in sede di successione sono legittimati all’impugnazione del matrimonio canonico del “de cuius”, tardivamente trascritto [ nella specie dal coniuge – nominata erede universale – successivamente al decesso del “de cuius” ], se ed in quanto da esso derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere.
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Testo massima n. 2
A norma dell’art. 782, secondo comma, c.c., la donazione si perfeziona con l’accettazione da parte del donatario, la quale deve coesistere con la volontà del donante; ne consegue che – in conformità al principio generale secondo cui ogni proposta contrattuale cade con la morte del proponente – dopo la morte del donante, il donatario non può accettare la donazione né notificare l’atto di accettazione, a nulla rilevando che nell’atto di donazione risulti l’espressa previsione che l’accettazione può intervenire anche dopo la morte del donante.
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