14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16993 del 1 agosto 2007
Testo massima n. 1
In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza, sicché la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata d’ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere.
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Testo massima n. 2
In tema di risoluzione dei contratti, costituisce rinuncia all’effetto risolutivo il comportamento del contraente che, dopo essersi avvalso della clausola risolutiva espressa, manifesti in modo inequivoco l’interesse alla tardiva esecuzione del contratto.
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