Cass. civ. n. 2828 del 30 ottobre 1973

Testo massima n. 1


La clausola risolutiva espressa è preordinata ad operare di fronte ad un comportamento (di uno dei contraenti) costituente inadempimento in senso tecnico; il recesso convenzionale dal contratto è destinato ad operare in presenza di fatti o comportamenti di una parte che, pur acquistando rilevanza giuridica rispetto all'interesse dell'altra parte alla prosecuzione del rapporto, non costituiscono tuttavia inadempimento vero e proprio e non implicano, quindi, alcun giudizio di riprovazione morale o giuridica.

Normativa correlata