14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4231 del 14 maggio 1997
Posted at 16:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso intende in tal modo beneficiare, si verifica una donazione indiretta dell’immobile [ non del denaro ] per la quale non è necessaria la forma dell’atto pubblico prevista per la donazione [ art. 782 c.c. ], ma basta l’osservanza della forma richiesta per l’atto da cui la donazione indiretta risulta.
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