14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4535 del 18 maggio 1987
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in Massimario
Testo massima n. 1
La valutazione in ordine alla congruità del termine assegnato dal creditore al debitore con la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. va compiuta con esclusivo riferimento alla diffida stessa e al periodo in essa indicato, senza che possa avere rilievo il fatto che in precedenza vi siano state altre diffide rimaste infruttuose.
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