14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8250 del 6 aprile 2009
Testo massima n. 1
Il terzo resosi acquirente – in forza di una pronuncia emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c.e sotto condizione del pagamento del residuo prezzo – di un bene immobile sottoposto ad espropriazione immobiliare, il quale sia stato autorizzato, dalla stessa sentenza costitutiva, ad impiegare detta somma per la cancellazione dei pignoramenti trascritti, è legittimato, a tutela del proprio interesse, a chiedere ed ottenere la conversione del pignoramento a norma dell’art. 495 c.p.c.
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Testo massima n. 2
In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall’art. 1454 c.c. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l’interesse del creditore all’adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l’attesa della prestazione; ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata – tutte le volte in cui l’obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida – non rispetto all’intera preparazione all’adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che – essendo passata in giudicato una sentenza di cui all’art. 2932 c.c. che subordinava l’effetto traslativo della compravendita al pagamento del residuo prezzo – aveva ritenuto incongruo il termine di quindici giorni concesso al debitore, non considerando che la diffida ad adempiere era stata notificata dal creditore oltre quattro mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e che nel frattempo il debitore aveva il dovere di attivarsi nella preparazione dell’adempimento ].
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