14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3566 del 25 marzo 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
La diffida ad adempiere può essere fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, ed è sufficiente per la sua operatività che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. [ Nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C. aveva ritenuto che l’invio di una lettera raccomandata costituisce mezzo idoneo a diffidare ed a costituire in mora l’amministratore di un condominio ].
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