Cass. civ. n. 3058 del 18 maggio 1985
Testo massima n. 1
L'art. 1453 ultimo comma c.c., il quale non consente alla parte inadempiente di eseguire la prestazione dopo che l'altra parte abbia proposto domanda di risoluzione, postula che l'inadempienza sia colposa e grave, sì da giustificare la risoluzione, e, pertanto, non vale ad escludere la possibilità di un adempimento tardivo quando la risoluzione stessa sia stata chiesta senza il concorso dei predetti requisiti.