Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1588 del 10 marzo 1986

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1588 del 10 marzo 1986

Testo massima n. 1

L’art. 1453 terzo comma c.c., il quale prevede che dopo la domanda di risoluzione per inadempimento il convenuto non può più adempiere, riguarda il caso in cui il convenuto medesimo sia già inadempiente al momento della domanda, e, pertanto, non osta a che possa essere eseguita la prestazione non ancora scaduta a detta data, restando in proposito irrilevante che l’attore abbia espresso il proprio sopravvenuto disinteresse all’adempimento.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze