Cass. civ. n. 28417 del 7 novembre 2018
Testo massima n. 1
In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".
Testo massima n. 2
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, stante l'unicità del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini della verifica della violazione dell'art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell'accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002).