Cass. pen. n. 33252 del 24 luglio 2019

Testo massima n. 1


In tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato, che il relativo trattamento sanzionatorio - determinato sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali - deve essere oggetto di specifica rivalutazione, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rideterminazione dello stesso ad opera della Corte, ove non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. (Fattispecie di pena già determinata dalla sentenza impugnata nel minimo edittale anteriormente vigente).

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