Cass. pen. n. 45315 del 7 novembre 2019
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell'invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario).