14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7829 del 19 maggio 2003
Testo massima n. 1
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la parte adempiente abbia proposto domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni da inadempimento, non limitandosi a chiedere la condanna generica, il danno può essere liquidato esclusivamente se la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della sua effettiva esistenza.
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Testo massima n. 2
Nei contratti a prestazioni corrispettive [ nella specie, preliminare di compravendita di immobile ], la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall’art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento; tuttavia, in assenza di una espressa domanda della parte, il giudice non può emanare i provvedimenti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto e siffatta domanda non può essere proposta per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio [ art. 345, c.p.c. ], trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto.
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