Cass. civ. n. 1664 del 27 gennaio 2005

Testo massima n. 1


Nel caso di proposizione congiunta della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni il giudice è tenuto, in ogni caso, a pronunciare sulla prima domanda e, solo se la rigetta, può ritenersi esonerato dal pronunciare espressamente sull'altra, dovendosi la medesima considerare implicitamente rigettata.

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