Cass. pen. n. 25821 del 11 giugno 2019

Testo massima n. 1


In tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato in un caso nel quale l'imputato aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell'azienda dove lavorava e svolgeva attività di rappresentante sindacale, al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro).

Normativa correlata