14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5838 del 24 maggio 1993
Testo massima n. 1
Posto che il secondo comma dell’art. 1453 c.c., per cui non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione, è posto nell’interesse della parte convenuta inadempiente, cui vuole evitare di dover programmare insieme la restituzione della prestazione ricevuta [ effetto derivante dalla pronuncia di risoluzione, ex art. 1458 c.c. ] e l’adempimento di quella corrispettiva fin lì mancata, la violazione di tale disposizione non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita da parte convenuta.
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