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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5964 del 25 marzo 2004

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5964 del 25 marzo 2004

Testo massima n. 1

In tema di inadempimento contrattuale, l’eccezione di improponibilità della domanda in tema di adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. [ per essere stata in precedenza chiesta la risoluzione del contratto ], essendo fondata su una norma posta nell’esclusivo interesse dell’altra parte contraente, può essere sollevata solo da quest’ultima e nel rispetto delle previste preclusioni, dovendo pertanto escludersi che possa essere rilevata d’ufficio ovvero dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

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