Cass. civ. n. 21092 del 28 ottobre 2005

Testo massima n. 1


Con riguardo ad espropriazione parziale di suolo non edificabile, l'indennità di esproprio, computata secondo i valori tabellari di cui alla legge n. 865 del 1971, deve essere incrementata della perdita di valore del suolo residuo, da calcolare applicando alla riduzione del valore di mercato la medesima percentuale in diminuzione dell'indennità di esproprio sui valori agricoli e tabellari.

Testo massima n. 2


Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, il terreno rientrante nella fascia di rispetto della sede stradale o autostradale deve essere considerato inedificabile indipendentemente dalla previsione del piano urbanistico, sicché, se anche esso sia stato interessato da una variante che ne abbia mutato la collocazione da zona agricola a verde pubblico, l’indennizzo va commisurato al valore agricolo, a prescindere dalla questione se la sopravvenuta destinazione conferisca o meno il carattere edificabile.

Normativa correlata