14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1077 del 19 gennaio 2005
Testo massima n. 1
Il principio dell’inammissibilità della domanda di adempimento proposta successivamente a quella di risoluzione [ art. 1453 c.c. ] deve ritenersi applicabile alla duplice condizione: 1 ] che la domanda di risoluzione sia stata proposta senza riserve, in quanto, alla luce del principio di buona fede oggettiva, il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva — sicché l’esercizio dello ius variandi deve, per converso, ritenersi consentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello stesso giudizio in via subordinata; 2 ] che esista un interesse attuale dell’istante alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale — di talchè, quando tale interesse venga meno per essere stata la domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, la preclusione de qua non opera, essendo venuta meno la ragione del divieto di cui al ricordato art. 1453 c.c.
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