Cass. pen. n. 37315 del 6 settembre 2019
Testo massima n. 1
Commette il delitto di cui all'art. 600 cod. pen. non solo colui che procede alla vendita di un essere umano ma anche chi lo acquista, trattandosi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la degradazione della persona a mera "res", su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà. (Fattispecie relativa all'introduzione in Italia di donne dall'est Europa poi acquistate come spose e costrette a prestazioni lavorative).