Cass. civ. n. 2072 del 26 febbraio 1998
Testo massima n. 1
In tema di contratti e prestazioni corrispettive, ove la domanda di adempimento sia stata rigettata con sentenza passata in giudicato, non è preclusa la possibilità di agire nuovamente in giudizio chiedendo la risoluzione del medesimo contratto, sempre che a fondamento di detta domanda sia dedotto un inadempimento diverso da quello fatto valere con la domanda di adempimento.