Cass. pen. n. 10222 del 8 marzo 2019
Testo massima n. 1
Nel caso di "convivenza more uxorio", il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile soltanto per le condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata, mentre le azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva possono integrare il delitto di atti persecutori.