Cass. civ. n. 2543 del 3 dicembre 1970

Testo massima n. 1


La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza alcun limite, anche tra le parti, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato o anche di una sola clausola dissimulata del contratto.

Normativa correlata