Cass. pen. n. 4908 del 31 gennaio 2019

Testo massima n. 1


Non integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. la mancata o insoddisfacente organizzazione dell'attività di un servizio pubblico, in quanto la norma sanziona esclusivamente la volontaria alterazione, anche temporanea, del funzionamento di tale servizio, incidente sulla sua complessiva regolarità.