Cass. civ. n. 1677 del 29 maggio 1972
Testo massima n. 1
Nei rapporti interni fra le parti contraenti la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato; il che presuppone la ricorrenza dell'ipotesi di una simulazione relativa e non già assoluta.