Cass. pen. n. 26969 del 18 giugno 2019
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., non possono essere considerate profitto del reato di peculato le somme corrispondenti alle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte agli autori dell'illecito, in quanto, essendo versate in via immediata all'Erario, non entrano nella loro diretta disponibilità patrimoniale e non realizzano alcun vantaggio economico per gli stessi. (Fattispecie di sequestro di somme relative a voci stipendiali illecitamente percepite da dirigenti di un'azienda pubblica, disposto "al lordo" di imposte, tasse, oneri e ritenute, in cui la Corte ha precisato che i contributi previdenziali versati per conto dei dipendenti, esercitando effetti diretti sul loro trattamento previdenziale e pensionistico, costituiscono, invece, un vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato).
Normativa correlata
- Art. 322 bis Codice Penale - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 322 ter Codice Penale - Confisca