14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11017 del 25 maggio 2005
Testo massima n. 1
In materia di scrittura privata, benché non sia di regola ammissibile la prova per testimoni o per presunzioni dell’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, in virtù del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 c.c., devono tuttavia ritenersi ammissibili detti mezzi di prova, nel caso in cui la domanda sia diretta a far valere l’illiceità dell’accordo simulatorio.
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Testo massima n. 2
La diversità di presupposti soggettivi ed oggettivi tra l’azione revocatoria fallimentare e l’azione revocatoria ordinaria non comporta, una volta che sia stato dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l’atto di cui si chiede la revocazione, il vizio di ultrapetizione qualora il giudice, senza trascendere i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, nell’osservanza del principio secondo il quale spetta al medesimo il potere di qualificare la domanda, proceda ad una configurazione giuridica dei termini della controversia e dell’azione esperita ed alla identificazione delle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa in modo difforme da quello prospettato dall’attore.
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