14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8942 del 29 ottobre 1994
Testo massima n. 1
Al fine della prova della simulazione di una vendita fatta dal de cuius il legittimario può essere considerato terzo e come tale beneficiante delle agevolazioni probatorie previste dall’art. 1417 c.c. solo quando contestualmente all’azione di dichiarazione della simulazione proponga, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, una domanda di riduzione della donazione dissimulata diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso e non anche quando siasi limitato a chiedere l’accertamento della simulazione senza alcuna connessa domanda di reintegrazione della legittima.
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Testo massima n. 2
L’illiceità del negozio dissimulato agli effetti dell’art. 1417 c.c. non è configurabile nel caso di attività negoziale preordinata alla violazione delle norme relative all’intangibilità della legittima in quanto non rientranti tra le norme imperative inderogabili, la contrarietà alle quali rende illecito il contratto.
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