Cass. pen. n. 22078 del 21 maggio 2019
Testo massima n. 1
In tema di disciplina della circolazione stradale, la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatamente.