Cass. pen. n. 43255 del 19 settembre 2019
Testo massima n. 1
In tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto, attesa la natura eventualmente abituale dei reati, solo in questo momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.