14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5519 del 5 giugno 1998
Testo massima n. 1
La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi succeduti a titolo universale [ che, versando nella stessa condizione del de cuius, non possono legittimamente dirsi «terzi» rispetto al negozio ], soggiace a tutte le limitazioni stabilite dalla legge [ art. 1417 c.c. ] per la prova della simulazione tra le parti, con conseguente esclusione di quella per testi, per presunzioni, ovvero a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria, incontra, per converso, l’erede che agisca, in qualità di legittimario, perla tutela della propria quota di riserva [ per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio ], a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota.
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