Cass. pen. n. 40716 del 13 settembre 2018

Testo massima n. 1


Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l'invio per posta ordinaria di una pluralità di lettere contenenti messaggi ed immagini a contenuto osceno, difettando il carattere invasivo del mezzo telefonico e non comportando tale condotta un'immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né un'intrusione diretta del primo nella sfera del secondo.

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